The role of the Coordinator is defined by the following rules (in Italian to avoid imprecision from translation of legal concepts):
Art. 11 - Coordinatore del corso
Il coordinamento del corso è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dalla normativa vigente. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. Il coordinatore è di norma unico per tutti i cicli di dottorato attivi.
1.1 Il coordinatore è proposto dal collegio dei docenti del dottorato, tra i propri membri, al consiglio di dipartimento o al centro di Ateneo che propone l’attivazione del dottorato; è nominato dal senato accademico congiuntamente all’attivazione del corso di dottorato e rimane in carica per l’intera durata del ciclo di dottorato. In caso di dimissioni o cessazione, il collegio provvede alla proposta del nuovo coordinatore, che assume di norma le funzioni per tutti i cicli attivi.
Il coordinatore del corso:
(2.1) è responsabile dell’organizzazione complessiva del corso;
(2.2) convoca e presiede il collegio dei docenti;
(2.3) dà esecuzione alle delibere del collegio dei docenti;
(2.4) coordina la propria azione con il direttore della scuola di dottorato, ove istituita;
(2.5) propone al collegio dei docenti l’autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni di studio all’estero e alla sospensione per la frequenza dei corsi indicati all’art. 19;
(2.6) assume con proprio provvedimento le delibere urgenti, sottoponendole all’approvazione del collegio nella prima seduta utile.