The Scientific Programme Board

The Scientific Board is regulated by the following rules from the University legislation (in Italian to avoid imprecisions from translation:

 

Art. 12 - Collegio dei docenti - composizione

  1. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ivi compresi i corsi di dottorato di cui agli articoli 22, 23 e 24.
  2. La composizione del collegio deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente. Alle riunioni e alle attività del collegio possono partecipare, con voto consultivo, su invito del Collegio, supervisori, co-supervisori e docenti di ruolo dell’Università di Genova o di Università consorziate, esterni al collegio dei docenti.
  3. Qualsiasi modifica nella composizione del collegio dei docenti è soggetta a delibera del collegio dei docenti e del dipartimento o centro di Ateneo cui afferisce il corso di dottorato ai sensi dell’art. 7, comma 1.
  4. L’attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato, concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  5. La partecipazione di professori o ricercatori dell’Università di Genova al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso dall’Ateneo genovese è subordinata al nulla-osta da parte del senato accademico, previo parere della commissione dottorato di ricerca e del consiglio di dipartimento di afferenza del docente.
  6. Per ogni ciclo di dottorato attivo è assicurata la rappresentanza nel collegio del dottorato di un dottorando per la trattazione di problemi didattici e organizzativi. L’elezione del componente viene effettuata all’inizio del ciclo; in caso di decadenza o rinuncia, subentra il primo dei non eletti nella graduatoria elettorale; in caso non risulti alcun non eletto in graduatoria, il coordinatore indice una elezione suppletiva. Il collegio risulta validamente formato anche qualora a seguito delle procedure di cui sopra non risulti individuato alcun rappresentante degli studenti.

Art. 13 - Collegio dei docenti - attribuzioni

1. Il collegio del corso di dottorato esercita le seguenti funzioni:
(1.1) determina annualmente l’organizzazione delle attività formative del corso, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di attivazione;
 (1.2) designa i valutatori di cui all’art 25, comma 2; 
(1.3) formula le proposte concernenti la designazione dei componenti della commissione giudicatrice per l’accesso al corso, nominata dal rettore, di cui all’art. 17, comma 1; 
(1.4) espleta le valutazioni intermedie (accesso all’anno successivo) e finali (invio della tesi ai valutatori e ammissione all’esame finale di dottorato) relative ai dottorandi;  
(1.5) formula le proposte concernenti la designazione dei componenti della commissione giudicatrici per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, nominata dal rettore, di cui all’art. 25, comma 3, con indicazione dei tempi e del luogo preferenziali di svolgimento dello stesso; 
(1.6) stabilisce eventuali specifiche modalità di acquisizione del titolo; 
(1.7) definisce l’ammontare dei contributi per l’accesso al corso da proporre al consiglio di amministrazione; 
(1.8) assegna a ciascun dottorando un supervisore (altrimenti denominato tutor o relatore) e, se necessario, uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, anche tra soggetti esterni al collegio stesso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo come da normativa vigente.
(1.9) organizza il funzionamento del corso di dottorato e ne definisce l’offerta formativa assicurandone l’adeguata diffusione a livello nazionale e internazionale; 
(1.10) propone al dipartimento di afferenza o all’Ateneo la stipula di convenzioni con enti e istituzioni universitarie e di alta formazione nazionali e stranieri e con aziende per il finanziamento e il co-finanziamento di borse di dottorato, nonché la stipula di accordi di co-tutela che prevedano il rilascio di un doppio titolo o titolo congiunto; 
(1.11) assume ogni altra deliberazione funzionale all’ottimale organizzazione e funzionamento del corso di dottorato e alla sua proiezione internazionale; 
(1.12) valuta le istanze da parte degli studenti in merito all’organizzazione e le segnalazioni relative ad eventuali problemi didattici e organizzativi. La rappresentanza dei dottorandi non partecipa alle delibere di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,1.8, 1.10.

 

 

Last update 22 October 2024